Statuto

STATUTO DELLA SEZIONE CAI DI SESTO FIORENTINO


TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1 – Denominazione e Durata – E’ costituita con sede legale in Sesto Fiorentino l’associazione denominata ” CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Sesto Fiorentino”, con sigla “CAI – Sezione di Sesto Fiorentino”, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio regolamento che le assicura un’autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, Regione Toscana.
L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.2 – Natura – L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e improntata a principi di democraticità.

Art.3 – Scopi – L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi provvede:

  1. Alla realizzazione, alla manutenzione, e alla gestione di rifugi e bivacchi;
  2. Al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
  3. Alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione d’iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche;
  4. All’indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all’organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche;
  5. Alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, e accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
  6. Alla promozione di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
  7. Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente montano;
  8. all’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, d’idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
  9. A pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria;
  10. A provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e I’archivio.

Art.4 – Locali e sede – Nei locali della Sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.


TITOLO II – SOCI

Art.5 – Soci – Sono previste le seguenti categorie di Soci: ordinari, familiari, giovani. Non è ammessa alcun’altra categoria di Soci.

  • Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;
  • Sono soci familiari i componenti il nucleo familiare del socio ordinario e con esso conviventi, di età maggiore di anni 18 che ne facciano espressa richiesta;
  • Sono soci giovani i minori di anni 18.

Art.6 – Ammissione – Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione.

Art.7 – Quota associativa – Il socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

  • La quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dell’ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli sono consegnati all’atto dell’iscrizione e che s’impone di osservare;
  • La quota associativa annuale;
  • Il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
  • Eventuali contributi straordinari destinati ai fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art.8 – Durata – La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale, non sono ammesse iniziative dei soci in nome della sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle della sezione e del CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art.9 – Dimissioni – Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Le dimissioni sono poi ratificate dall’Assemblea dei soci.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione a un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art.10 – Perdita della qualità di Socio – La qualità di Socio si perde per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art.11 – Sanzioni disciplinari – Il Consiglio Direttivo propone nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta e educata convivenza i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali o, nei casi più gravi, della radiazione, provvedimenti disciplinari tutti che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art.12 – Ricorsi – In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.


TITOLO III – SEZIONE

Art.13 – Organi della Sezione – Sono organi della Sezione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.14 – Assemblea – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea:

  1. Adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
  2. Elegge i componenti degli organi della Sezione con le modalità stabilite da apposito ordinamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea stessa, con esclusione del voto per corrispondenza o per delega;
  3. Elegge i delegati all’Assemblea nazionale dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato, scelti tra i soci ordinari e familiari della sezione, con esclusione del voto per corrispondenza o per delega;
  4. Delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati del CAI;
  5. Approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
  6. Ratifica le dimissioni dei soci;
  7. Delibera l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
  8. Delibera lo scioglimento della Sezione con le modalità previste dal seguente art. 18;
  9. Delibera sulle modifiche da apportare all’ordinamento sezionale in unica lettura;
  10. Delibera in ordine ai provvedimenti disciplinari proposti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci.
  11. Delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o dal numero di soci, aventi diritto al voto, previsto dall’art. 20 del Codice civile.

Art.15 – Convocazione – L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge due volte l’anno:

  1. Entro il termine perentorio del 31 marzo per la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo e la nomina delle cariche sociali;
  2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre per la presentazione e approvazione del bilancio di previsione.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e comunicato a ciascun socio avente diritto al voto. A tale scopo vale la pubblicazione sulla rivista sezionale. Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure dal numero di soci, aventi diritto al voto, previsto dall’art. 20 del Codice civile. La convocazione dell’assemblea straordinaria è comunicata a ciascun socio avente diritto al voto.

Art.16 – Partecipazione – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’assemblea.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza e per delega.

Art.17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea – A ogni seduta l’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di verificare il diritto di partecipazione di ciascun socio.

Art.18 – Deliberazioni – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d’iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, che non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale d’indirizzo e controllo, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con le modalità previste dall’art.21, comma 3 del Codice Civile. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19 – Composizioni e funzioni – Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero sette componenti, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

  • a. Convoca le Assemblee dei Soci;
  • b. Propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
  • c. Redige, collaziona e riordina le modifiche dell’ordinamento della Sezione;
  • d. Pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • e. Adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
  • f. Cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
  • g. Delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove sottosezioni;
  • h. Disciplina, ove occorra, con propri atti regolamentari, le attività della Sezione;
  • i. Propone i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
  • j. Delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
  • k. Delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Scuole, organi tecnici consultivi e Gruppi e ne coordina l’attività;
  • l. Delibera la nomina o l’eventuale revoca dei rappresentanti delle commissioni tecniche consultive, e ne coordina l’attività;
  • m. Delibera la nomina o l’eventuale revoca degli incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
  • n. Cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente ordinamento sezionale;
  • o. Proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
  • p. Agisce come amichevole compositore di eventuali controversie interne alla Sezione, eventualmente affidando, di volta in volta e ove accettato dai contendenti, tale incarico a uno o più soci in numero massimo di tre estranei al Consiglio stesso.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina:

  • Il Presidente, fra i suoi componenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 del presente statuto;
  • Il Vicepresidente.

Nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso essi non hanno diritto di voto.

Art.20 – Durata e scioglimento – Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d’interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea per l’elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 – Convocazione – Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati all’Assemblea generale del CAI, i Soci che fanno parte degli organi tecnici, gli ex Presidenti di sezione ed anche persone estranee.

Art.22 – Modalità di convocazione – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La convocazione può essere fatta anche per posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, o in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità d’iscrizione al CAI. In ogni caso deve essere presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

All’insorgere di eventuale conflitto d’interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o d’ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dal Soci nella Sede sociale, previa richiesta al Presidente, nel rispetto della normativa vigente per la tutela di eventuali situazioni soggettive.

PRESIDENTE

Art.23 – Compiti e nomina del Presidente – Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

  • a. Sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
  • b. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • c. Presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
  • d. Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • e. Adotta in via di urgenza le decisioni che fossero necessarie e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione, eletto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nel presente statuto, al momento dell’elezione deve avere anzianità d’iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno d’interruzione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art.24 – Compiti del Tesoriere – Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento con autorizzazione del Presidente.

Art.25 – Compiti del Segretario – Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di quest’organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.26 – Composizione e durata – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con maturata esperienza contabile almeno triennale e con anzianità d’iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il presidente che ha il compito di convocare e presiedere almeno ogni sei mesi le sedute del collegio stesso; i membri del collegio intervengono alle riunioni del consiglio direttivo sezionale, senza diritto di voto e partecipano alle sedute dell’assemblea dei soci.

E’ compito dei Revisori dei Conti:

  • a. L’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
  • b. Il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione e dei gruppi di attività sezionali;
  • c. La convocazione dell’Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o d’impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – CARICHE SOCIALI

Art.27 – Condizioni di eleggibilità – Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi d’interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione d’incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non possono essere eletti alle cariche i dipendenti della sezione e, comunque, chi ha con la Sezione rapporti economici continuativi.


TITOLO V – COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art.28 – Commissioni, Gruppi e Scuole – Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa; le commissioni possono essere formate da un massimo di cinque componenti; le funzioni e i poteri sono regolamentati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa e, ove occorra, amministrativa e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente ordinamento.

E’ vietata la costituzione di Gruppi di non Soci.


TITOLO VI – SOTTOSEZIONI

Art.29 – Costituzione – Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’Assemblea dei Delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.


TITOLO VII – PATRIMONIO

Art.30 – Patrimonio – Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che sia erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi e altri introiti sui beni sociali; dai contributi di Soci ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.


TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE

Art.31 – Esercizio Sociale – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.


TITOLO IX – CONTROVERSIE

Art.32 – Tentativo di conciliazione – La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata sue due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

Art.33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano – Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale d’indirizzo e controllo del CAI. Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale d’indirizzo e controllo.

Il su esteso testo è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della Sezione di Sesto Fiorentino del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 17/10/2011.